Violazione del Gdpr, maxi sanzione da 110 milioni di euro per Marriott

Authority Britannica (ICO)

L’Authority britannica (ICO) che sovrintende all’applicazione del GDPR ha evidentemente cominciato a fare sul serio notificando un violazione del Gdpr. Dopo una multa a British Airways è in arrivo una maxi sanzione anche per la catena alberghiera Marriott International. La sanzione è di circa cento milioni di sterline, pari a poco più di 110 milioni di euro.

La vicenda che ha portato alla sanzione risale alla fine dell’anno scorso. Allora le indagini su una violazione dei sistemi di prenotazione Starwood mostrarono che la rete era stata violata da anni. Si suppone che hacker ostili abbiano penetrato la rete già nel 2014. Nel 2016 Starwood è entrata in Marriott, ma i sistemi IT sono rimasti in buona parte separati. Nella fase di due diligence pre-acquisizione, nessuno evidentemente si è accorto della violazione in corso.

Dal 2014 in poi, gli hacker ostili hanno sottratto informazioni personali relative a circa 340 milioni di clienti Starwood-Marriott. Le informazioni sono state poi trovate sul Dark Web ed è stato confermato che riguardavano appunto clienti Starwood. Circa un decimo delle persone coinvolte nel caso sono europee, da qui la violazione (anche) del GDPR.
La violazione non è legata solo alla perdita dei dati, che da un punto di vista teorico riguarderebbe solo Starwood. ICO spiega infatti che tra gli obblighi previsti dal GDPR c’è eseguire una adeguata due diligence, in caso di acquisizione. Cosa che Marriott evidentemente non ha fatto.

Il precedente

Come British Airways, anche Marriott potrà presentare le sue osservazioni alla decisione di ICO. Queste osservazioni potrebbero portare a una sanzione meno impegnativa. Cosa che però non è affatto scontata.

Le sanzioni di questi giorni indicano che si comincia ad abbandonare l’approccio “morbido” all’applicazione del GDPR seguito sinora. Le Authority nazionali stanno considerando con più attenzione le violazioni, anche internazionali. Da qui le multe “corpose” che sono poi sempre state considerate il principale deterrente della normativa.

È un segnale per le aziende di qualsiasi dimensione, non solo per le grandi come Marriott o BA. Le Authority considerano che le imprese abbiano avuto tutto il tempo per adeguarsi al GDPR. E che ora eventuali multe possano essere comminate senza particolari attenuanti.

Fonte: Impresa City

Informazioni commerciali e Gdpr: le nuove regole

Protezione dei dati “in vacanza”: i consigli dell’autorità privacy polacca UODO

L’autorità privacy polacca UODO ha pubblicato una serie di consigli utili in merito alla protezione dei dati personali durante le vacanze estive. Infatti è comune, durante le vacanze estive, cedere temporaneamente la carta d’identità per procedere con il noleggio di attrezzature ricreative; così come può accadere di smarrire il portafoglio con tutti documenti ivi contenuti.

Sono entrambe situazioni che mettono a rischio i dati personali delle persone interessate, con la possibilità per gli stessi dati di cadere in “mani sbagliate”, ovvero essere utilizzati per ottenere un qualsiasi tornaconto illecito.

Sono numerose durante le vacanze le occasioni per i malintenzionati di rubare i dati personali altrui: si pensi a tutte le attività che richiedono un documento di riconoscimento, per esempio. Dall’ autorità polacca per la privacy, un utile vademecum per evitare problemi e per una più sicura protezione dei dati.

Per l’autorità privacy polacca è necessario prendersi cura della sicurezza dei propri dati personali, in modo che le vacanze non si trasformino in un incubo.

Indice degli argomenti

  • Le occasioni di furto
  • Il documento di riconoscimento lasciato “in pegno”
  • Copia del documento di riconoscimento conservata “sine die”
  • I consensi non informati
  • Gli annunci di lavoro
  • Note

Le occasioni di furto

Altro esempio della UODO: il noleggio dell’acquascooter, della canoa o della barca, anche solo per un’ora. Un momento di piacere e di relax, con la carta d’identità al sicuro in un cassetto presso la ditta di noleggio. D’altro canto sarebbe impossibile usufruire di una qualsiasi attrazionesenza lasciare il documento “in pegno”.

Eppure, sessanta minuti sono più che sufficienti per qualcuno (non necessariamente un dipendente della ditta di noleggio) per prendere il documento dal cassetto, farne una copia e… utilizzare i dati personali ivi contenuti a suo piacimento.

Chi ottiene i dati personali in tal modo potrebbe – afferma l’autorità di Varsavia – richiedere un prestito oppure fare acquisti online.

Gli stessi dati personali potrebbero essere utilizzati per stipulare contratti con un operatore di telefonia, oppure noleggiare attrezzature costose, ovvero – addirittura – rubarle.

Il tutto facendo ricadere la responsabilità sull’(incauto) interessato.

Scopri gli altri argomenti nell’articolo su cybersicurity360.it

Tassa di soggiorno

Tassa di soggiorno: quanto stanno guadagnando i Comuni?

Gli ultimi dati certi risalgono al 2017. In testa, in ogni senso, c’è Roma: è la più cara (ora si spendono 7 euro a notte a testa per una camera in un hotel a 5 stelle), e naturalmente anche la più redditizia con le tassa di soggiorno.

di MARCO GRITTI 26 maggio 2019,15:51

Quei 2 o 3 euro a notte, che a volte salgono fino a 7, che tocca aggiungere (il più delle volte in contanti) al momento del check-out dall’albergo si chiama imposta di soggiorno. Una tassa che colpisce tutti, sia che si viaggi per lavoro che per piacere. Sia che si soggiorni nella più spartana delle camere, sia che si decida di soggiornare nella suite di un 5 stelle. Non accade proprio in tutta Italia, ma la probabilità di imbattervisi è piuttosto alta: si paga in poco più di mille comuni (il 13% del totale), ma che insieme raccolgono il 75% delle presenze complessive nelle strutture ricettive. Comprende quindi ovviamente tutte le principali città, oltre alle più note località di mare e montagna .

Un gettito da capogiro: 600 milioni di euro ogni anno per la tassa di soggiorno

Insomma, all’imposta di soggiorno non si sfugge né che si vada per musei a Roma, né al mare a Riccione e neppure in montagna a Cortina d’Ampezzo o a vedere i mosaici di Piazza Armerina, in provincia di Enna. E il gettito d’imposta che va a rimpolpare le casse comunali aumenta ogni anno, con stime da capogiro per il 2019: quest’anno ballano 600 milioni di euro, secondo quanto riferito da Federalberghi. “Sono 997 i comuni italiani che applicano l’imposta di soggiorno e altri 23 la tassa di sbarco”, spiega il presidente della federazione Bernabò Bocca, per un totale quindi di 1.020 località.

Gli ultimi dati certi risalgono al 2017. In testa, in ogni senso, c’è Roma: è la più cara (ora si spendono 7 euro a notte a testa per una camera in un hotel a 5 stelle), e naturalmente anche la più redditizia. Due anni fa il Campidoglio si era visto recapitare 130 milioni di euro.

Staccatissima c’era Milano, che incassava poco più di 45 milioni ogni dodici mesi, seguita da Firenze (33 milioni), Venezia (31) e Rimini (oltre 7 milioni e mezzo) che facevano meglio di città come Napoli, Torino e Bologna. Ma visto che i dati riferiti sono del 2017, quando il totale incassato dai comuni italiani era di 470 milioni, ora che le proiezioni parlano di 600 milioni forse i revisori dei conti comunali potranno allargare ancora un po’ il sorriso.

https://www.agi.it/economia/tassa_soggiorno_guadagni_comuni-5545288/news/2019-05-26/

Lo strumento per la privacy by Fulcri

Informativa

L’informativa prima e dopo il GDPR

Il GDPR ha modificato ed ampliato il novero delle informazioni da rendere all’interessato, elemento essenziale per garantire un trattamento dei dati corretto e trasparente.

Il tool privacyforhospitality genera le informative rivolte agli interessati per ogni specifica finalità con gli elementi circa l’identità del titolare, la finalità e la modalità del trattamento, etc.

Possono però sorgere alcune questioni, soprattutto in vista dello scadere del termine di prima applicazione del GDPR fissato, lo ricordiamo, al 19 maggio 2019.

Siccome l’informativa è uno degli obblighi principali in materia di privacy, è opportuno fare il puntodella situazione.

1. Le informative rese prima del 25 Maggio 2018

Che fare con le informative rese prima del 25 Maggio 2018?

Il Garante ha evidenziato la necessità che il Titolare del trattamento verifichi la rispondenza delle informative ai nuovi criteri. Un particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del GDPR.

E’ molto probabile che l’informativa fornita prima del 25 maggio 2018 non sia conforme al GDPR e si verifichi quindi la necessità di adeguarla, utilizzando quella contenuta nel tool.

In concreto, la modalità più semplice è quella di usare la nuova informativa per tutti gli interessati.

2. Come rendere correttamente l’informativa: quando e come

L’informativa deve essere resa:

  • se i dati sono forniti dall’interessato – come di solito accade -, al momento della raccolta;
  • se i dati NON me li fornisce l’interessato, entro un termine ragionevole che non può superare un mese dalla raccolta oppure al momento della comunicazione dei dati.

Può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche oralmente, se richiesto dall’interessato: in questocaso, il GDPR richiede che sia comunque comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.

In pratica è quindi preferibile utilizzare una forma scritta per evitare discussioni: indifferente se cartacea o tramite pagina web/applicazione. Importante che possa darsi la prova di aver fornito le informazioni previste dal GDPR.

Nei casi in cui il Titolare deve semplicemente rendere l’informativa, senza necessità di raccogliere uno specifico consenso dell’interessato. L’informativa può essere resa anche mediante l’apposizione di un cartello affisso all’interno dei locali.

Consenso

ll consenso quale base giuridica del trattamento dei dati personali.

In questo primo aggiornamento ci occupiamo del consenso.

Dopo il 25 maggio 2018 – data in cui il GDPR è diventato definitivamente applicabile in tutta Europa – e dopo il 19 settembre 2018 – data in cui il Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 è stata adeguata al GDPR) – è utile procedere a fare un piccolo riassunto degli “istituti-pilastro” previsti all’interno della normativa . 

Il consenso non è l’unica base giuridica per trattare dati personali: la base giuridica può essere un trattamento di dati personali necessari per 

  • eseguire un contratto (es. il mandato professionale; il contratto di prestazione di un servizio) o rispondere a richieste dall’Interessato; 
  • adempiere ad un obbligo di legge; 
  • eseguire un interesse pubblico o 
  • perseguire un legittimo interesse del Titolare prevalente sui diritti dell’Interessato (i casi di legittimo interesse presenti nel GDPR sono pochi e altri saranno aggiunti grazie all’evoluzione della normativa). 

1. Quanto un consenso è valido 

Se non ci sono altre basi giuridiche valide e dunque resta solo il consenso, questo è valido se: 

  • all’interessato è resa l’informativa sul trattamento dei dati personali; 
  • è espresso dall’interessato liberamente, in modo inequivocabile e, se il trattamento persegue più finalità, specificamente con riguardo a ciascuna di esse. 

Peculiarità e aspetto di grande importanza da tenere in considerazione è che Il consenso deve essere sempre revocabile con la stessa facilità con il quale questo è stato conferito (dunque ad esempio se acconsento ad un trattamento tramite una check box online con un semplice click del mouse, non posso poi chiedere all’interessato di chiamare un numero a pagamento, attivo per sole 2 ore al giorno per revocare il consenso precedentemente prestato). 

Occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio all’interno della modulistica è possibile procedere ad evidenziare in riquadri o elementi grafici la richiesta di consenso. 

Non è mai ammesso il consenso tacito o presunto (per esempio, presentando check box già compilate su un modulo). 

Quando il trattamento riguarda le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 Regolamento, ad esempio l’appartenenza politica) il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso vale per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione) cioè decisioni con effetto giuridico che vengono in toto stabilite da un computer che esamina dei dati senza che intervenga un soggetto umano a valutare il contesto nel quale ci si sta muovendo ( ad esempio la concessione di un finanziamento). 

Il consenso, come vedremo anche poco più giù, non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità migliore e più semplice a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito”. 

2. Non è necessario scritto 

Non è necessario che il consenso sia dato per iscritto. 

Il consenso può essere prestato sia mediante dichiarazione sia mediante una azione positiva inequivocabile che manifesta la volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato (Considerando 32 GDPR). 

Il consenso quindi può essere espresso: 

  • mediante dichiarazione scritta; 
  • mediante strumenti elettronici, ossia mediante selezione di un’apposita casella o mediante 

qualsiasi comportamento positivo che indichi chiaramente in contesto digitale che l’interessato accetta il trattamento proposto; 

  • anche al di fuori del contesto digitale, mediante qualsiasi comportamento che indichi chiaramente che l’interessato accetta il trattamento proposto; 
  • oralmente. 

Se il consenso dell’interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara e concisa e deve essere sempre documentabile, laddove l’interessato faccia richiesta di sapere quando ha autorizzato tale trattamento. 

3. Il consenso dei minori 

Il consenso può essere prestato solo dal soggetto che abbia la capacità giuridica per farlo. A seguito dell’entrata in vigore del GDPR e delle norme del D. Lgs. 101/2018, che hanno modificato il Codice Privacy, è stato disposto che il minore che vuole usufruire dei servizi della società dell’informazione può esprimere validamente il consenso se ha compiuto almeno 14 anni. Tale disposizione è circoscritta a trattamenti che sono effettuati nell’ambito dei servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario. Si tratta ad esempio dei trattamenti di dati conseguenti all’iscrizione a servizi di messaggistica, newsletter, piattaforme e-commerce. 

In tali casi, l’informativa e redatta con un linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile al minore. 

Tolta questa eccezione, il consenso al trattamento di dati sensibili di un minore deve essere prestato dal soggetto (padre/madre) che esercita la potestà genitoriale. 

Tali requisiti sono correttamente implementati all’interno dei documenti predisposti dal tool privacy fornito da Fulcri. (www.privacyforhospitality.it)

Documenti Privacy

Documenti privacy prodotti dal tool privacyforhospitality

Quali documenti produce? 

Al termine della compilazione, Privacy for Hospitality propone tutti i documenti privacy necessari in base alle risposte date. 

I documenti privacy disponibili e gestiti dall’applicazione sono:

  • Informativa al cliente; 
  • Moduli per l’acquisizione dei consensi; 
  • Privacy policy on line; 
  • Informativa ai lavoratori; 
  • Lettere di incarico/autorizzazioni; 
  • Nomine a responsabile per i fornitori/consulenti esterni; 
  • Policy in materia di misure tecniche ed organizzative; 
  • Informativa ai fornitori; 
  • Registro dei trattamenti.

Inoltre l’applicazione, produce: 

  • Report Finale documento interno che ti consentirà di valutare il livello di compliance normativa. 
  • Documenti per gestire eventuali Data Breach è prevista una specifica checklist in caso di violazione dei dati. A seguito della compilazione saranno prodotti i documenti necessari per la comunicazione all’autorità competente. 

L’applicazione prevede quindi box descrittivi ed esplicativi per supportare nella compilazione

È possibile compilare la checklist, divisa per ambiti di analisi, in momenti successivi poichè l’applicazione salva automaticamente le risposte già date. 

Tutti i documenti, infine vengono automaticamente archiviati dall’applicazione in modo da essere sempre disponibili per consultazione o stampa. 

Privacy for Hospitality è un’applicazione web.

Vi si accede con username e password da qualunque PC.

È ottimizzata per la fruizione da desktop e da mobile.

Guarda i costi del tool Fulcri prodotto in collaborazione con Federalberghi www.privacyforhospitality.it

Struttura ricettiva

Struttura ricettiva: I principali ambiti di analisi

L’applicazione prevede una checklist, compilabile in autonomia, composta da diverse domande relative agli ambiti di analisi specifici per la struttura ricettiva.

Prima di tutto segui il link per compilare la checklist

  1. La prima checklist prevede il censimento di collaboratori e dipendenti che collaborano alla tua struttura ricettiva
  2. L’applicazione prevede un ulteriore censimento dei fornitori e dei consulenti esterni che collaborano con la tua struttura
  3. Analizza la prenotazione online tramite strumenti propri o servizi esterni valutandone l’affidabilita
  4. Verifica la fornitura di servizi di alloggio e altri servizi accessori con un elenco di quesiti a cui rispondere
  5. Analizza il servizio di ricevimento e portineria, luogo chiave per la privacy della tua struttura
  6. Prendi in esame iniziative promozionali e pubblicitarie che siano rispettose dei dati dei tuoi clienti
  7. Valuta i programmi di fidelizzazione dei clienti
  8. Analizza il livello di sicurezza informatica
  9. Monitora la videosorveglianza
  10. Procedi con i trattamenti soggetti alla valutazione di impatto

Guarda la soluzione Fulcri

Al termine della compilazione quindi, Privacy for Hospitality propone tutti i documenti necessari in base alle risposte date.

Tra questi: l’Informativa al cliente. Quindi i moduli per l’acquisizione dei consensi e la privacy policy on line.

Successivamente si procede con l’informativa ai lavoratori e dopo le lettere di incarico/autorizzazioni.

Quindi, le nomine a responsabile per i fornitori/consulenti esterni.

Infine la policy in materia di misure tecniche ed organizzative, poi l’informativa ai fornitori e quindi il registro dei trattamenti.

Privacy albergo

Privacy albergo: La tua struttura ricettiva può adeguarsi facilmente al GDPR!

Privacy for Hospitality è la soluzione per affrontare il Nuovo Regolamento Europeo. Uno strumento pensato appositamente per il settore hospitality (alberghi, hotel, bed and breakfast e ogni altra struttura ricettiva) la privacy del tuo albergo in pochi clic.

Privacy for Hospitality, sviluppato da Fulcri Srl, attraverso una procedura guidata ti aiuterà a valutare il trattamento dei dati, i rischi e la loro gestione.

Grazie ad una checklist, semplice e veloce, puoi scoprire i dati da proteggere di cui sei responsabile, che spesso coinvolgono anche partner esterni oltre che vari collaboratori. Pochi procedimenti per garantire la corretta gestione della privacy dell’albergo, hotel o altra struttura ricettiva.

Al termine della compilazione, puoi stampare i documenti necessari per metterti in regola e conoscere gli aspetti da adeguare alla normativa.

La privacy dell’albergo in pochi clic.

Come ti supporta?

È una soluzione semplice ed efficace pensata per l’imprenditore del settore hospitality che deve mettersi in regola con il GDPR. 

L’applicazione prevede una checklist, compilabile in autonomia, composta da diverse domande relative agli ambiti di analisi specifici del settore

Con Privacy for Hospitality adegui la tua struttura in 3 step

  • Compila la Checklist con l’aiuto dei suggerimenti
  • Verifica il Report finale
  • Mettiti subito in regola grazie alla documentazione precompilata

Per maggiori informazioni vai su sul sito.